STATUTO Associazione “Art-U” ETS

Termini di servizio - Diritti e doveri dei soci

ARTICOLO 1 – Denominazione, sede e durata.

1) È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”, oppure “cts”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un’associazione avente la seguente denominazione: “Art-U” ETS, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale in Via San Michele a Torri 33, Scandicci e con durata illimitata.

ARTICOLO 2 – Scopo, finalità e attività.

1) L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

  • a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • c) formazione universitaria e post universitaria;
  • d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  • g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2) Nello specifico, le finalità perseguite dall’Associazione si individuano nelle seguenti:

  • a) promuovere e diffondere la cultura teatrale, musicale, letteraria, figurativa e ogni altra forma artistica in particolare nel mondo giovanile;
  • b) promuovere e diffondere la cultura scientifica e porsi come un punto di raccordo fra l’arte e le scienze;
  • c) ampliare la conoscenza della cultura artistica e scientifica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • d) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo artistico, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura teatrale, musicale, letteraria, figurativa ed artistica in genere come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • e) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo al- la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
  • f) organizzare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, conferenze e convegni;
  • g) promuovere la realizzazione di laboratori con l’utilizzo di materiali didattici;
  • h) promuovere l’approfondimento della continuità tra il mondo dell’arte e quello educativo;
  • i) divulgare, promuovere, valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale ed eno-gastronomico;
  • j) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e al teatro;
  • k) divulgare, informare, formare nel campo delle scienze matematiche, fisiche e naturali;
  • l) favorire la socializzazione e l’inclusione sociale attraverso il coinvolgimento della comunità di riferimento in attività ludico ricreative, nonché in attività artistiche e didattiche;
  • m) attivare iniziative musicali, artistiche o culturali in genere anche in collaborazione con altri enti associazioni e/o scuole nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale, teatrale, artistica e scientifica;
  • n) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari.

3) L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende intende avvalersi dei seguenti mezzi o promuovere le seguenti:

  • a) Attività Editoriali: a.1) produzioni radio, TV e Web, pubblicazioni scientifiche, pubblicazione di testi teatrali, letterari, copioni, spartiti, discografia, audiolibri, DVD, riviste cartacee e digitali, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • b) Attività di Formazione: b.1) promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, caffè-concerto, tavole rotonde, lezioni, corsi e stages sia per adulti che per bambini e ragazzi; b.2) corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; b.3) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all’attività didattica ed alle altre attività organizzate dall’Associazione; b.4) aggiungere sulla formazione informatica e corsi di formazione riconosciuti;
  • c) Attività culturali: c.1) produzione, realizzazione, cura, sponsorizzazione, patrocinio, progettazione, allestimento, messa in scena di: spettacoli teatrali, spettacoli di magia, danza, musical, performance artistiche e circensi, concerti musicali, cortometraggi, medio-metraggi, lungometraggi, opere liriche, letture di poesie e racconti, mostre e vernici, installazioni e qualsiasi altro genere di manifestazioni culturali o artistiche utili al raggiungimento dello scopo sociale; c.2) gestire circoli, librerie, biblioteche, cinema, teatri, laboratori artistici teatrali e musicali; c.3) sviluppare percorsi turistici e di riscoperta del territorio nell’ambito delle produzioni artistiche, visive e performative, nonché collaborare con strutture turistiche presenti sul territorio al fine di promuovere iniziative artistiche; c.4) aderire a circuiti ed organizzazioni aventi gli stessi principi e scopi, nonché le attività previste dal presente Statuto; c.5) promuovere l’attività di ricerca tramite l’organizzazione di workshop, l’assegnazione di borse di studio e il dialogo con le Università e gli altri centri di ricerca presenti sul territorio;
  • d) Attività di altro genere, secondarie e strumentali: d.1) acquisire locali, strumenti, impianti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali; d.2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria; d.3) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività; d.4) utilizzare collegamenti e collaborazioni con enti pubblici e/o privati costituiti o comunque operanti in settori analoghi, nonché ricorrere ad abbinamenti pubblicitari, chiede- re sovvenzioni, contributi, finanziamenti o partecipare a bandi e concorsi di soggetti pubblici o privati; d.8) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale, teatrale, artistica e scientifica. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio- luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l’espletamento dell’attività artistica; d.9) tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività strettamente strumentali.
  • 4) L’Associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, ogni attività diverse da quelle di interesse generale purché sia secondaria e strumentale rispetto a queste ultime; Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazione mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune; 5) L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi o di autofinanziamento attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3 – Ammissione e numero degli associati.

1) Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

2) Chi intende essere ammesso come associato dovrà versare la quota di ammissione nonché presentare all’Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere: indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3) L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

4) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione quest’ultimo deve, entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

6) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 – Diritti e Obblighi degli associati.

1) Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; frequentare i locali dell’Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate.

2) Gli associati hanno l’obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annual- mente stabiliti dall’Organo di Amministrazione. 3) I soci minorenni possono partecipare a tutti gli aspetti della vita associativa ma non hanno diritto di voto attivo e passivo. Tali diritti saranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile che si svolger`a dopo il raggiungimento della maggiore età.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualifica di associato.

1) La qualifica di socio si perde per recesso volontario, espulsione, decesso o per mancato versamento della quota di rinnovo.

2) L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie contro-deduzioni.

3) L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione, salvo il verificarsi della situazione di cui all’Articolo 5 Comma 4 del presente statuto, deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4) Il mancato pagamento della quota associativa relativa all’esercizio entrante si interpreta co- me una dichiarazione di recesso volontario da parte dell’associato. Non è pertanto necessaria una comunicazione di recesso in forma scritta e il recesso si considera effettivo allo scadere del primo mese dal termine ultimo stabilito dall’organo di Amministrazione per il pagamento della quota associativa relativa all’esercizio entrante.

5) I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 – Soci fondatori, Soci onorari.

1) Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto e sono, altresì, esentati dal pagamento dell’eventuale quota associativa.

2) I soci onorari sono nominati, per particolari benemerenze, dall’Organo di Amministrazione che delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri;

3) I soci onorari, iscritti in apposito registro, possono partecipare all’Assemblea Generale, non hanno diritto di voto e sono, altresì, esentati dal pagamento dell’eventuale quota associativa.

ARTICOLO 7 – Organi.

1) Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea; L’Organo di Amministrazione (o Consiglio direttivo); Il Presidente;

ARTICOLO 8 – Assemblea.

1) Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato maggiorenne, salvo quanto stabilito dall’Articolo 4 Comma 3, ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione . Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

2) La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

3) L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

4) L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

5) L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

6) L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7) Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 9 – Organo di Amministrazione.

1) L’Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2) Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale; predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati; stabilire le modalità, i termini e l’ammontare dell’annuale quota associativa; stabilire le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell’Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; eleggere il Presidente o estendere il suo mandato.

3) L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 50 anni e sono rieleggibili per un mandato. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4) L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

5) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7) L’Organo di Amministrazione è presieduto in prima istanza dal membro più anziano eletto ed entro trenta giorni dalla propria nomina provvede ad eleggere un Presidente secondo le modalità stabilite all’Articolo 9.

8) L’Organo di Amministrazione, una volta insediato il Presidente eletto, provvede alla nomina di un primo Vice Presidente, un secondo Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. L’Organo di Amministrazione provvede quindi alla nomina di un direttore Artistico musicale, un direttore Artistico teatrale ed un Curatore Scientifico e Tecnologico. Tenuto conto che i ruoli di Presidente, Segretario e Tesoriere devono essere ricoperti da tre diversi membri dell’Organo di Amministrazione, ogni membro può ricoprire più di un ruolo fino ad un massimo di due.

9) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

10) Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell’Organo di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Organo di Amministrazione.

10bis) I Direttori Artistici musicali e teatrali, nonché il Curatore Scientifico e Tecnologico hanno la responsabilità di indirizzare le attività e le iniziative dell’Associazione al fine di assicurare il corretto perseguimento degli scopi sociali in ambito artistico e scientifico.

11) Nell’ipotesi di decadenza dalla carica, per dimissioni o altra causa, del Segretario, del Tesoriere, del direttore Artistico musicale, del direttore Artistico teatrale o del curatore scientifico, il Presidente avoca a s ́e in maniera pro-tempore l’incarico del membro decaduto. L’Organo di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Segretario, Tesoriere, direttore Artistico musicale, direttore Artistico teatrale o curatore scientifico.

12) L’Organo di Amministrazione può comunque decidere in ogni momento che non cada nei trenta giorni prima dello scadere del mandato del Presidente, di riassegnare tutti i ruoli, meno quello del Presidente, tra i propri membri e a maggioranza dei presenti.

13) Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a mancare più di due membri l’intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

14) L’Assemblea può, in ogni momento e per gravi motivi, revocare l’Organo di Amministrazione. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 10 – Il Presidente.

1) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

2) Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3) Il mandato del Presidente dura un anno. L’Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti può, tramite una delibera interna, prolungare il mandato del Presidente in ogni momento. Il Presidente è in ogni caso da considerarsi decaduto al decadere dell’Organo di Amministrazione.

4) Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

5) Al cessare della carica del Presidente, per dimissioni o scadenza del mandato, l’Organo di Amministrazione provvede ad eleggere un nuovo presidente tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Durante la fase transitoria di elezione del nuovo presidente, il ruolo di Presidenza viene ricoperto, in ordine, dal primo vice- presidente, dal secondo vice-presidente o dal membro più anziano dell’Organo di Amministrazione.

6) Al cessare della carica del Presidente per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, l’Assemblea provvede ad eleggere un nuovo presidente tra i componenti dell’Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti. Durante la fase transitoria di elezione del nuovo presidente, il ruolo di Presidenza viene ricoperto, in ordine, dal primo vice-presidente, dal secondo vice-presidente o dal membro più anziano dell’Organo di Amministrazione.

7) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

8) Il Vice Presidente, nella figura del Segretario – in prima istanza – o del Tesoriere – in seconda istanza, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 11 – Organo di controllo.

1) L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2) I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

3) Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4) L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

5) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 – Revisione legale dei conti.

1) Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 13 – Durata dell’esercizio finanziario.

1) Ogni esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.


ARTICOLO 14 – Patrimonio.

1) Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

ARTICOLO 15 – Divieto di distribuzione degli utili.

1) L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16 – Bilancio di esercizio.

1) L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2) Entro 120 giorni dalla fine dell’anno sociale le scritture contabili, il bilancio dell’Associazione e ogni eventuale relazione del revisore dei conti e dell’organo di controllo devono essere sottoposte al controllo e all’approvazione dell’assemblea.

ARTICOLO 17 – Libri.

1) L’Associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione; registro dei collaboratori esterni che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione; registro dei dipendenti assunti dall’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono; registro dei beni, contenente tutte le proprietà dell’Associazione, beni mobili, immobili e capitale.

2) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta all’Organo di Amministrazione che provveder`a, entro venti giorni dalla data della richiesta, a rendere disponibile per la consultazione nelle sedi opportune tali documentazioni

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ARTICOLO 18 – Volontari.

1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3) Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal- l’art. 17 del Codice del terzo settore.

5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

6) L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi .

ARTICOLO 19 – Lavoratori.

1) L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Codice del terzo settore.

ARTICOLO 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

1) In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’organo associativo competente.

2) L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21 – Clausola compromissoria.

1) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

2) In caso di mancato accordo, l’Organo di Amministrazione incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ARTICOLO 22 – Rinvio e disposizioni finali.

1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.